La verifica per accertare la novità dell’attività da intraprendere deve riguardare le circostanze del caso concreto.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 17/E/2012, par. 2.2.2, ha chiarito che non si ha prosecuzione quando la nuova attività , svolta nel medesimo settore professionale , sia diretta ad una clientela diversa rispetto alla precedente situazione e comporti l’utilizzo di beni strumentali diversi.
Il riferimento alla clientela va inteso come mercato di riferimento della nuova attività, il quale dovrà essere confrontato con quello della ditta presso la quale si lavorava in precedenza.
Nel rispetto di queste condizioni e degli altri requisiti previsti dalla norma (età, nessuna attività di impresa, arte o professione esercitata nei tre anni precedenti, etc.) il contribuente potrà accedere al nuovo regime dei minimi.