Il regime non può essere adottato dai soggetti:
• che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito(cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...);
• non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
• che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
• che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).