Botta e risposta

lunedì 20 luglio 2015

Reclamo mediazione e sospensione feriale ( 1-31 agosto)

Con l’istanza di reclamo/mediazione il contribuente può chiedere all’Ufficio l’annullamento totale o parziale dell’atto contestato. L’istanza deve essere notificata alla Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto reclamabile entro il termine per proporre il ricorso tributario entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto che s’intende contestare. Nel sistema introdotto dalla Legge 147/2013 (Stabilità per il 2014): la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso; e nel caso in cui il contribuente ometta di presentare il reclamo o depositi il ricorso prima della conclusione della fase di reclamo il giudice deve rinviare la trattazione per consentire la mediazione; La procedura di reclamo/mediazione deve essere portata a termine entro 90 giorni dalla notifica del reclamo e dallo spirare di essi decorre il termine di 30 giorni entro cui occorre depositarlo ex art. 22 del D.Lgs. 546/92. Ai fini del computo del termine di 90 giorni, dal 1° gennaio 2014, si applicano le disposizioni sui termini processuali. A seguito della legge di Stabilità il 2014 ora si prevede che “ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali” . Di conseguenza successivamente il termine di 90 giorni entro cui la mediazione deve essere portata a termine soggiace alla sospensione feriale dei termini ex L. 742/1969. Pertanto, per le istanze presentate contro atti notificati dal 3 marzo 2014, se il procedimento di mediazione non si è concluso con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell’Ufficio. La notifica del provvedimento dell’Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza non rileva ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti. Il termine di 90 giorni va computato applicando le disposizioni sui termini processuali, quindi tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali che da quest’anno è più breve: da 46 giorni si è passati a 31 giorni. Cioè il periodo di sospensione non va più dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, ma dal 1° al 31 agosto.

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