Con l’introduzione, ad opera della Finanziaria 2015, della nuova lett. b-quater) al comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile accedere al ravvedimento operoso per regolarizzare gli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione / pagamento del tributo, nonostante la violazione sia stata già constatata mediante PVC, con la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo.
Tale possibilità, tuttavia, per espressa previsione normativa, non è consentita qualora la violazione “rientri tra quelle indicate agli articoli 6, comma 3 o 11, comma 5”, D.Lgs. n. 471/97, ossia per le violazioni riferite agli scontrini / ricevute fiscali / ddt ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa.