Si ricorda che il D.M. 11.12.2014 ha previsto la nuova misura dello 0,5% del tasso di interesse legale applicabile dall'1.1.2015.
Per quanto riguarda la modalità di calcolo degli interessi legali dovuti per il ravvedimento operoso si evidenzia che si applica la formula dell'interesse semplice al capitale (pari al all'importo del tributo), per i giorni del calendario civile che decorrono dalla scadenza del termine previsto per l'adempimento al giorno in cui si effettua il versamento, secondo la seguente formula:
I = C x R x N/365
dove C è il capitale (l'imposta da versare), R è il tasso di interesse legale , N è il numero di giorni di ritardo e 365 è il numero di giorni di cui è composto l'anno civile.
A tal riguardo, secondo l'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l'anno civile (365), anche quando l'anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile).
Diversamente, si creerebbe un diverso trattamento a seconda che il contribuente si ravveda o meno nel corso di un anno bisestile, posto che, in tale ultimo caso, a parità di giorni di ritardo, l'ammontare degli interessi moratori risulterebbe inferiore.
Stante la natura risarcitoria del tardivo versamento propria degli interessi moratori, al numeratore deve essere sempre indicato il numero effettivo di giorni di ritardo nel versamento, posto che gli interessi moratori sono dovuti fino al momento del versamento del tributo o parte del tributo dovuto e che gli interessi maturano giorno per giorno.
Nel caso di violazione incidente su più annualità, si applica il tasso legale in vigore in ciascun periodo d'imposta: 0,5% nel 2015, 1% nel 2014 e così via