I contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015, sono decaduti da una dilazione degli importi derivante da uno degli istituti del DLgs. 218/97 (accertamento con adesione, acquiescenza ...), possono essere riammessi alla dilazione stessa se riprendono il pagamento delle rate entro il 31.5.2016.
La circ. Agenzia delle Entrate 22.4.2016 n. 13 ha specificato che:
- la riammissione riguarda solo le imposte dirette quindi pure l'IRAP, e non, chiaramente, l'IVA, per cui bisogna scomputare, dalla rata da versare, gli importi dovuti per tale imposta;
- la rata da pagare entro il 31.5.2016 è quella che, a suo tempo, ha dato origine alla decadenza, e il versamento deve avvenire con le medesime modalità, quindi, in genere, tramite modello F24 indicando i codici tributo del caso;
- il modello F24 va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate, che comunica al contribuente il nuovo piano di ammortamento;
- se le somme sono già state iscritte a ruolo, viene scomputata la sanzione del 60% irrogata a seguito della decadenza ex art. 8 del DLgs. 218/97 ante DLgs. 159/2015.