Per gli inviti a comparire e i pvc emessi entro il 2 settembre 2015 il raddoppio dei termini per l’accertamento opera anche se la denuncia penale è trasmessa dopo la scadenza del termine di accertamento, a condizione che lo stesso venga notificato entro fine anno.
In questo caso gli effetti degli atti sono fatti salvi anche se il con¬tribuente provvede a definire in questo lasso temporale la pretesa tributaria.
Per determinare il momento nel quale gli atti si considerano notificati va tenuto presente che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha ritenuto rilevante la data di spedizione o di consegna dell’atto al soggetto incaricato della notifica e non quella di ricezione da parte del contribuente.
La formale conoscenza dei processi verbali di constatazione si verifica, in¬vece, con la sottoscrizione da parte dei contribuenti e la redazione dei relativi verbali di consegna, non essendo in tal caso richiesta la notifica. La necessità di rispettare un doppio termine (notifica/conoscenza degli atti entro il 2 settembre e notifica dell’accertamento entro il 31 dicembre) è stata prevista solo per gli inviti a comparire e per i pvc.