La legge europea 97/2013 è intervenuta sulle sanzioni previste in caso di infedele o omessa compilazione dell’RW riducendole.
Essendo stata abolita la Sezione III del vecchio quadro RW contenente l’indicazione dei trasferimenti delle attività estere, sono state tolte le relative sanzioni in caso di mancata compilazione della stessa .
La misura delle sanzioni andava dal 10 al 50% degli importi non dichiarati; ora è stata ridotta e differenziata a seconda che l’attività sia detenuta o meno in un Paese “black list”, ed in particolare si va dal dal 6 al 30% se le attività e gli investimenti non dichiarati sono in uno Stato “black list”, dal 3 al 15% negli altri casi.
A partire da quest’anno si deve indicare il valore iniziale e quello finale (per conti correnti e libretti di risparmio si deve far riferimento alla giacenza media annua) dell’investimento o delle attività estere; inoltre, in caso di conti correnti detenuti in Paesi black list deve essere riportato anche il picco massimo raggiunto nel corso dell’anno.