Non si decade dai benefici prima casa qualora il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile dipenda da una causa di forza maggiore.
A tal fine, è però necessario che l’evento sopraggiunga in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile (risoluzione 140/E del 2008).
Ricorre, infatti, il caso della forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato.