A favore dei soggetti che acquistano la c.d. “prima casa” è prevista l’applicazione delle imposte dovute (IVA, registro e ipocatastali) in misura ridotta.
A tal fine è necessaria la sussistenza di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi tra i quali la “classificazione” dell’immobile come “casa di abitazione non di lusso”.
Per uniformare la definizione di “prima casa”, il Decreto c.d. “Semplificazioni” ha stabilito che anche ai fini IVA, per determinare se l’abitazione è “non di lusso”, rileva la categoria catastale, come già in vigore dall’1.1.2014 ai fini dell’imposta di
registro.
Così, a decorrere dal 13.12.2014, per fruire dell’aliquota IVA del 4% applicabile all’acquisto della “prima casa”, ferme restando le altre condizioni richieste, l’abitazione non deve essere accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
La nuova definizione rileva anche per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% in caso di costruzione della “prima casa