Dal 13 dicembre, cambiano i requisiti per acquistare la “prima casa” con un contratto imponibile a Iva.
Infatti, per effetto dell’articolo 33, del decreto legislativo 175/2014 non è più prescritto che la casa oggetto di acquisto agevolato sia un’abitazione “non di lusso” (secondo il Dm 2 agosto 1969), in quanto viene sancito che la casa per la quale si richiede l’applicazione dell’Iva al 4% sia un’abitazione accatastata in una categoria del gruppo catastale “A” diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (oltre che ovviamente dalla categoria A/10, che censisce le unità immobiliari ad uso ufficio): e quindi nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11.
Il passaggio dai re¬quisiti “di lusso” (consistenti essenzialmente in un’ampia metratura dell’abitazione oppure nel fatto che si tratti di una casa con particolari dotazioni, come una grande piscina) ai requisiti catastali già è vigente dal 1° gennaio 2014 (in forza dell’articolo 10, D.Lgs. n.23/2011) per gli acquisti cui si applica l’imposta proporzionale di registro; mentre, per quanto riguarda gli acquisti Iva imponibili, a causa di una svista del legislatore, dal 1° gennaio al 12 dicembre 2014 si è continuato a seguire il criterio dell’abitazione “non di lusso”.