Botta e risposta

giovedì 29 maggio 2014

Prestazioni osteopata non detraibili, si quelle del biologo nutrizionista

La C.M. n. 11/E/2014, par. 2.1 e 2.2., in materia di detrazione delle spese mediche precisa che le spese per le prestazioni rese dall’osteopata non sono detraibili mentre quelle rese dal biologo nutrizionista lo sono. Le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, sono detraibili, in quanto rientranti nel concetto di spese sanitarie di cui alla lett. c) dell’articolo 15 D.P.R. 917/1986. Da un punto di vista “operativo”, l’Agenzia ricorda che ai fini della detrazione, il documento comprovante la spesa in questione deve attestare la specifica attività professionale prestata e la descrizione della prestazione sanitaria resa, nel pieno rispetto del concetto generale “natura, qualità e quantità della prestazione”, oltre al codice fiscale del soggetto beneficiario. Infine al pari delle altre prestazioni rese da figure professionali sanitarie, l’Agenzia ricorda che, ai fini della detraibilità della spesa, anche per quelle rese dal biologo nutrizionista non è necessaria la prescrizione medica.

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