IMU, TARI, TASI. Per i tributi locali, come IMU, TARI e TASI, esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione: si applica l’articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente. Interpretazione confermata sempre dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.
Multe e bollo auto. Le multe per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione (art. 209 cod. della strada e art. 28 della Legge n. 689/1981).
Per il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento (art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Canone RAI. Il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto (Cassazione, sentenza n. 18432/ 2005).
Diritti Camera di Commercio. Per i diritti annuali Camera di Commercio non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione e pertanto vanno applicati i termini ordinari di 10 anni previsti dal’articolo 2946 del Codice Civile, anche se alcune interpretazioni tendono ad applicare il termine dei 5 anni,trattandosi di un tributo periodico (CTR Roma sent. n. 544/1/2010 e CTR Ferrara 523/2013). Cinque anni, invece, i termini di prescrizione per le sanzioni per omesso o ritardato versamento.