Nelle cessioni di credito, solo la clausola pro soluto fa scattare la deduzione delle perdite per cancellazione dal bilancio.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.14/E con la quale vengono esaminate le novità introdotte dalla legge di stabilità per le imprese e per i soggetti finanziari.
La circolare illustra le modifiche apportate dalla L. 147/13, che hanno esteso ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali la possibilità di dedurre le perdite generate dalla cancellazione dei crediti dal bilancio.
Viene chiarito che, nonostante la vecchia versione del principio contabile consentisse lo stralcio del credito anche in presenza di cessioni con clausola pro solvendo, queste ultime operazioni non consentono la deduzione della perdita ai sensi dell’articolo 101.
Solo dalle cessioni pro soluto, che trasferiscono cioè all’acquirente i rischi di insolvenza del debitore può scaturire, a prescindere dalla versione contabile adottata, una cancellazione del credito che usufruisce dei requisiti di de-ducibilità.
In caso di cessione pro soluto di crediti non scaduti (nelle quali il differenziale tra prezzo e valore no-minale incorpora generalmente anche una componente finanziaria), l’intera perdita contabile (da rilevare nella voce B.14 del Conto economico a norma del nuovo documento Oic 15) costituirà, precisa l’Agenzia, un onere fiscalmente deducibile ai sensi dell’art.101 del Tuir.