Il DLgs. 147/2015 ha modificato la disciplina delle perdite su crediti al fine, tra l'altro, di rendere certa l'individuazione del periodo di competenza per la deducibilità della perdita.
Sono quindi deducibili: i crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi;
i crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.
Nello specifico, viene stabilito che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui, in alternativa:
- sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, a quello in cui sono decorsi 6 mesi dalla scadenza);
- il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.
La disposizione in esame ha valore retroattivo.
(a differenza delle altre disposizioni relative alle perdite su crediti introdotte dal DLgs. 147/2015, che si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data del 7.10.2015).