Botta e risposta

lunedì 11 agosto 2014

Perdite sistematiche

Come noto, sono considerate società (di persone / capitali) in perdita sistematica quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi risultano in perdita nei 3 periodi d’imposta precedenti; oppure nei 3 periodi precedenti risultano in perdita per 2 periodi d’imposta per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94. Si rammenta che, essendo considerati di comodo, nei confronti di tali soggetti operano le seguenti conseguenze negative: obbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili); utilizzo, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, delle perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo; impossibilità di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA; obbligo, per le società di capitali, di versare la maggiorazione IRES del 10,50%. Al fine di verificare la sussistenza del requisito di sistematicità delle perdite è necessario avere riguardo alle perdite fiscali (risultanti dal mod. UNICO), mentre nessun rilievo assumono le perdite risultanti dal bilancio d’esercizio, ossia quelle civilistiche.

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link