Nel caso in cui le perdite non determinano la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, il Codice civile non prevede alcun obbligo in capo agli amministratori.
In tale ipotesi, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, sarà disposto il riporto a nuovo della perdita nell’esercizio successivo ovvero la copertura della stessa mediante l’utilizzo di riserve.
È comunque possibile (facoltà) prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci.