Per i titolari di reddito d’impresa , sia in forma di ditta individuale , società di persone o di capitali , spetta la detrazione del 65 per cento a condizione che gli interventi di riqualificazione energetica siano eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, detenuti anche in base ad un contratto di locazione.
Sono quindi esclusi gli immobili locati a terzi (ris. 340/E del 1° agosto 2008) e gli altri immobili posseduti dalle imprese o società.
Pertanto qualora le spese siano sostenute direttamente dalla società che utilizza l’immobile per l’esercizio dell’attività, la detrazione del 65% si applica senza limitazioni per tutte le spese di riqualificazione energetica sostenute dalla società locataria .