Il contribuente che impugna un avviso di accertamento è comunque tenuto a versare, entro i termini di presentazione del ricorso, un terzo degli importi dovuti a titolo di imposta e relativi interessi (articolo 15 del Dpr 602/1973).
In caso di rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale, dovrà versare i due terzi, al netto di quanto già corrisposto; se invece la Ctp accoglie parzialmente il ricorso, il contribuente dovrà pagare l'ammontare risultante dalla sentenza (comunque non oltre i due terzi), sempre al netto di quanto già versato; infine, all'esito del secondo grado di giudizio, sarà dovuto il residuo ammontare determinato nella sentenza della Ctr (articolo 68 del Dlgs 546/1992).
Per quanto riguarda le sanzioni, nulla va versato fino alla sentenza di primo grado; dopodiché, si applicano le stesse regole previste per imposta e interessi (articolo 19 del Dlgs 472/1997). Fa eccezione l’ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, in presenza del quale le somme sono iscritte nei ruoli straordinari; in questi casi, la riscossione può avvenire immediatamente per l'intero importo, a prescindere dalla presentazione del ricorso.