Le modifiche al sistema penale tributario adottate in attuazione della delega contenuta nella L. 23/2014 entreranno in vigore il 22.10.2015.
Le fattispecie relative agli omessi versamenti sono tra quelle maggiormente “revisionate”.In particolare:
- l’omesso versamento IVA resta reato (art. 10-ter), ma solo al superamento di una soglia di punibilità elevata a più di 250.000 euro (da più di 50.000 euro);
- passa, invece, a più di 150.000 euro (da più di 50.000) la soglia di punibilità per la fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis), in relazione alla quale si precisa che le ritenute sono non solo quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma anche quelle “dovute sulla base della stessa dichiarazione”.
A fronte di ciò, dal 22.10.2015 perderanno rilevanza penale:
- gli omessi versamenti IVA già integrati per importi compresi tra più di 50.000 e 250.000 euro;
- gli omessi versamenti di ritenute certificate già integrati compresi tra più di 50.000 e 150.000 euro.
Per essi, infatti, si applicherà l’art. 2 co. 2 c.p., ai sensi del quale “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali” (principio del c.d. “favor rei”).