La riduzione della sanzione è inversamente proporzionale rispetto al tempo trascorso dalla scadenza fiscale.
Se si paga entro 14 giorni si applica la sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali;
dal 16simo al 30simo giorno di ritardo si applica la sanzione del 3 % dell’imposta omessa (sempre da sommare agli interessi legali) ;
mentre passati più di 31 giorni (ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione) agli interessi si aggiunge la sanzione del 3,75 %
Ricordiamo che affinché il ravvedimento operoso sia valido è necessario pagare l’imposta, unitamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali maturati per ogni giorno di ritardo.
Pertanto, se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi entro il termine previsto, il ravvedimento non si perfeziona, con la conseguenza che resta applicabile la sanzione piena del 30%.
Altra condizione è che la violazione commessa, e cioè il tardivo o mancato pagamento, non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento riguardanti i tributi o i periodi interessati.