Nel primo caso l'operazione descritta nel documento fiscale non è mai avvenuta o è avvenuta solo parzialmente.
Si indica ad esempio la cessione di determinati beni che non sono mai stati venduti. In queste ipotesi di inesistenza oggettiva l'amministrazione rettifica sia l'Iva detratta sia il costo dedotto dall'acquirente, in quanto non essendo stata effettuata l'operazione fatturata non è possibile beneficiare di alcuna deduzione o detrazione.
Nelle fatture soggettivamente inesistenti l'operazione è regolarmente avvenuta ma uno dei due soggetti – cedente o cessionario – non è quello reale. Il caso più frequente riguarda fornitori/produttori di beni che in realtà non hanno alcuna capacità produttiva ma si rivolgono a terzi che vendono a loro nome la merce. L’operazione ha riflessi sulla deducibilità’ IVA.
Entrambe le tipologie assumono rilevanza penale.