Il reato di omesso versamento di ritenute certificate si configura nel caso in cui l'importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
La soglia è stata elevata dall'art.7 del dlgsv 158/2015 in vigore dal 22 ottobre 2015 che ha modificato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che puniva l'omesso versamento di ritenute per un importo superiore a 50mila euro.
Il nuovo articolo 10 bis in vigore dal 22 ottobre 2015 prevede che "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta."
In virtu' del principio del favor rei la norma si applica immediatamente anche per i reati commessi in precedenza, che se non superano la soglia di punibilità, che ora è 150mila euro, vengono depenalizzati.
L’art. 2 del codice penale stabilisce infatti che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte in pena pecuniaria con conseguente cessazione degli effetti penali.