Botta e risposta

domenica 25 ottobre 2015

Omesso versamento di ritenute è reato oltre i 150 mila euro

Il reato di omesso versamento di ritenute certificate si configura nel caso in cui  l'importo dovuto e non versato superi  150.000 euro per ciascun periodo d'imposta. La soglia è stata elevata dall'art.7 del dlgsv 158/2015 in vigore dal 22 ottobre 2015 che ha modificato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che puniva l'omesso versamento di ritenute per un importo superiore a 50mila euro. Il nuovo articolo 10 bis in vigore dal 22 ottobre 2015 prevede che "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto  di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata  ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta." In virtu' del principio del favor rei la norma si applica immediatamente anche per i reati commessi in precedenza, che se non superano la soglia di punibilità, che ora è 150mila euro, vengono depenalizzati. L’art. 2 del codice penale stabilisce infatti che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte in pena pecuniaria con conseguente cessazione degli effetti penali.

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