Come previsto dall’art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute, trova applicazione la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un limite massimo di € 1.000 per trimestre.
Con la Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E l’Agenzia delle Entrate ha “riconosciuto” la possibilità di regolarizzare l’omessa / errata comunicazione dei dati delle fatture in esame tramite il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
Di conseguenza, nel caso di specie qualora il contribuente si ravveda entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), oltre ad assolvere l’obbligo comunicativo, deve versare la sanzione ridotta (1/8), tramite il mod. F24 (codice tributo “8911”).