Se la dichiarazione dei redditi (ma ugual discorso può essere fatto per l'IVA) è trasmessa oltre i 90 giorni dal termine ma prima dell'accertamento, la sanzione, se il contribuente versa interamente le imposte anche avvalendosi del ravvedimento operoso, non è proporzionale (dal 120% al 240% delle imposte) ma fissa, da 258,00 euro a 1.032,00 euro (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54 § 17.1).
Quindi, sebbene il ravvedimento possa avvenire solo nei 90 giorni, può essere opportuno inviare la dichiarazione anche oltre, per rendere operante la sanzione fissa, peraltro definibile al terzo.
Grazie alle modifiche del DLgs. 158/2015, poi, la dichiarazione trasmessa entro il termine per la presentazione di quella successiva in assenza di controlli tributari dimezza le sanzioni, che diventano, in assenza di pagamento delle imposte, dal 60% al 120% delle stesse (la novità opera dall'1.1.2017, salvo anticipazione all'1.1.2016 ad opera della legge di Stabilità 2016).
Inoltre, se, nel caso da ultimo descritto, oltre alla tardiva dichiarazione le imposte sono pagate e non sono iniziati controlli amministrativi/penali, il delitto di dichiarazione omessa (art. 5 del DLgs. 74/2000) non è punibile, e ciò è già in vigore.