Secondo l’articolo 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 sono tenuti all’iscrizione in Gestione separata INPS precise categorie di contribuenti:
collaboratori coordinati e continuativi con contratto a progetto nel settore privato, anche non residenti in Italia; liberi professionisti senza Cassa previdenziale di categoria o non tenuti al versamento del contributo soggettivo; lavoratori autonomi occasionali, con reddito superiore a 5.000 euro annui, anche non residenti in Italia; soci di Srl commerciale che partecipano al lavoro aziendale e ricoprono l’incarico di amministratore percependo un compenso; associati in partecipazione che apportano alla società solo il proprio lavoro con compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo (l’associante versa il 55% del contributo, l’associato il 45%); incaricati di vendite a domicilio.