La regola vale anche se il triennio deve ancora terminare.
La riduzione di un terzo del reddito previsto per le start up del nuovo regime forfettario potrà trovare applicazione anche con riferimento ai soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 applicano i vecchi regimi agevolati (fiscale di vantaggio o nuova iniziative produttive) se in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime.
La riduzione si applicherà per il periodo che rimane per il completamento del triennio agevolato.
La Legge di stabilità 2015 prevede che per i contribuenti che intraprendono una nuova attività con il nuovo regime forfettario , il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%, venga ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i 2 successivi.
Il legislatore, al fine di coordinare tra loro le norme dei due diversi regimi per le start ha previsto che la riduzione di un terzo del reddito potrà trovare applicazione anche con riferimento ai soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 applicavano il vecchio regime delle nuova iniziative produttive (articolo 13, Legge 388/2000) o regime dei minimi (art. 27 D.L. 98/2011) se in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime.
La riduzione si applicherà per il periodo che rimane per il completamento del triennio agevolato.