La prima novità riguarda l’aliquota dell‘imposta sostitutiva, che sale al 15% (dal precedente 5%) e sostituisce IVA, IRAP, IRPEF e addizionali.
Per i contributi previdenziali, niente più livello minimo imponibile imposto agli esercenti attività d’impresa ma soltanto una percentuale da applicare al reddito (quella prevista dall’INPS per la propria categoria).
Ad ogni categoria professionale è attribuito un diverso tetto massimo di fatturato (a cui va applicato un coefficiente, modulato per le singole categorie).
Chi resta sotto il tetto di ricavi può optare per il regime senza limiti temporali (non c’è più il paletto dei cinque anni), fermi restando i consueti requisiti (spesa per dipendenti e beni strumentali …) e l’obbligo di aprire Partita IVA, più una lunga serie di regole da rispettare nella corretta gestione delle varie operazioni.
Le soglie di reddito :
Professionisti: ricavi 15mila euro, coefficiente 78%
Artigiani e imprese (non alimentari): ricavi 20mila euro, coefficiente 67%
Commercianti (ingrosso e dettaglio): ricavi 40mila euro, coefficiente 40%
Ambulanti di alimentari e bevande: ricavi 30mila euro, coefficiente 40%.
Ambulante di altri prodotti: ricavi 20mila euro, coefficiente 54%
Alberghi e Ristoranti: ricavi 40mila euro, coefficiente 40%.
Possono avvalersi del Regime dei Minimi le nuove imprese o le persone che intraprendono attività professionale che comunicano, con la dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti di reddito.
Restano esclusi dal Regime dei Minimi: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di altri regimi forfettari di determinazione del reddito; i soggetti non residenti, ad eccezione dei cittadini comunitari o dei paesi dello Spazio Economico Europeo; i soggetti la cui attività prevalente è costituita da cessione di immobili, fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi; gli esercenti attività d’impresa o i professionisti che sono anche azionisti di altre società di persone, associazioni, Srl.
Se l’attività è nuova (entro i primi tre anni dall’avvio) e rispetta tutti gli altri requisiti previsti in questo caso (elencati al comma 12 dell’articolo 9), il reddito a cui applicare l’aliquota del 15% si abbatte di 1/3.