Nel nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi l’elemento “novità” con riguardo all’attività svolta non costituirà più requisito per l’accesso al regime, ma consentirà unicamente di beneficiare di un’ulteriore sconto sul reddito imponibile per i primi tre periodi d’imposta.
Al fine di favorire l’avvio di nuove attività si pre¬vede, infatti, che il reddito imponibile quantificato sulla base dei coefficienti di redditività identificati per la spe¬cifica attività venga ridotto di un terzo sul quale verrà applicata l’imposta sostitutiva con del 15%.
Tale riduzione troverà applicazione per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario però che l’attività intrapresa rispetti i requisiti della “novità” previsti dalla norma. In merito ai presupposti, dovrebbero valere i chiarimenti già varati dall’Agenzia in precedenti documenti di prassi e riassunti nell’ultima circolare 17/E/2012.