Botta e risposta

venerdì 11 luglio 2014

Nuovi minimi

IL DL 98/2011 ha dunque introdotto un nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto dei “nuovi minimi”. Dal 1 gennaio 2012, il regime si applica a persone fisiche intraprendono un’attività di impresa arte o professione; l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Tali soggetti presumono di possedere, o possedevano al momento di inizio dell’attività, sia i requisiti stabiliti dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 244/2007 (forfettone) sia quelli previsti dall’art. 27, comma e 2 del dal DL 98/2011 (“nuovi minimi”). • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, altra attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; • l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore a 30.000 euro. Le agevolazioni: imposta sostitutiva al 5%, esenzione IRAP, esonero IVA e operazioni rilevanti (spesometro). A differenza del forfettone, il regime dei “nuovi minimi” può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. Coloro che allo scadere dei 5 anni non hanno ancora compiuto 35 anni, possono prolungare l’applicazione fino al periodo di imposta di compimento del 35esimo anno di età.

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