Le nuove regole relative alle comunicazioni black list sono già applicabili per le operazioni effettuate a fine 2014.
Non si dovrà procedere agli invii relativi a novembre e dicembre, ovvero all’ultimo trimestre, dal momento che le operazioni effettuate in tali periodi saranno indicate nella comunicazione annuale da inviare nel 2015.
L’articolo 21 del D.Lgs. n.175/14 stabilisce che la comunicazione annuale e la soglia elevata a 10mila euro si applichino già alle operazioni dell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore, ossia sabato 13 dicembre 2014.
Pertanto le operazioni effettuate, o che devono ancora essere effettuate alla fine di quest’anno, sono disciplinate dalle nuove regole.
Gli operatori non sono tenuti a inviare né la comunica¬zione mensile su novembre il cui invio scadrebbe alla fine di dicembre, né quella relativa a dicembre o all’ultimo trimestre; queste ultime andavano inviate entro gennaio.
E ciò per effetto della retroattività a tutto il 2014 delle nuove disposizioni.
Per quanto riguarda le sanzioni sui mancati invii delle comunicazioni nei mesi 2014 anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n.175/14, il principio del favor rei e l’efficacia retroattiva della norma potrebbero portare a escluderne la sanzionabilità, in quanto la comunicazione annuale “assorbirebbe” anche le comunicazioni già presentate o che avrebbero dovuto essere presentate.
Il provvedimento attuativo dovrà anche chiarire se nella comunicazione annuale sul 2014 sarà possibile escludere le operazioni già comunicate mensilmente o trimestralmente.