Botta e risposta

giovedì 15 maggio 2014

Nuova tassazione del fotovoltaico in agricoltura

Con il Decreto Irpef sul bonus 80 euro e’ stata anche prevista la tassazione , per gli imprenditori agricoli della produzione di energia . Infatti non rientrerà più tra i redditi agrari, ma genererà un reddito imponibile determinato in misura pari al 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini dell’IVA. La nuova disposizione si applicherà dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, quindi, per i contribuenti “solari”, dal 2014. È tuttavia necessario ricordare come sia stato espressamente stabilito che i contribuenti interessati dalla nuova disciplina debbano ricalcolare l’acconto 2014 come se già nel 2013 fosse entrata in vigore la nuova normativa. La L. 266 del 2005 stabiliva che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiva attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si consideravano quindi produttive di reddito agrario. Il D.L. n. 66/2014 , interviene sostituendo alle parole "e si considerano produttive di reddito agrario" la seguente disposizione "il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento". Va inoltre che con il quinto conto energia sparisce la tariffa incentivante, irrilevante ai fini Iva, e viene integralmente sostituita dalla tariffa omnicomprensiva, da fatturare con Iva nel caso in cui il percettore agisca nell’ambito di attività d’impresa. Pertanto il generico riferimento del Legislatore al 25% “dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto” penalizzi ingiustamente coloro che beneficiano del quinto conto energia rispetto a tutti coloro che hanno aderito ai precedenti conti energia. Mentre questi ultimi, infatti, potranno godere di una tariffa incentivante che non rientra nella base imponibile della tassazione forfetaria, coloro che ricevono la tariffa omnicomprensiva si vedranno tassare tutti gli importi ricevuti, sebbene in percentuale

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