Semplificato l’iter normativo per i soggetti che intendono fruire dell’ecobonus.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa ai lavori «a cavallo d’anno», richiesta al fine di beneficiare della detrazione d’imposta Irpef/ Ires per la riqualificazione energetica degli edifici, non è più necessaria.
È quanto prevede il D.Lgs n.175, sulle semplificazioni fiscali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2014), che ha abrogato l’art.29, co.6 del DL n. 185/08 (convertito in L. n. 2/09).
La norma, disponeva l’invio di un’apposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendessero fruire della detrazione d’imposta del 55 o del 65% per la riqualificazione ener¬getica degli edifici, relativamente ai lavori da effettuare oltre il periodo d’imposta (come stabilito dal provvedi¬mento dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009).
Pertanto, per i lavori iniziati nel 2014 e che proseguiranno nel 2015, per ottenere la detrazione del 65% (prevista fino al 31 dicembre 2015 dal DDL stabilità, attualmente all’esame del Parlamento), non sarà più necessario trasmettere la predetta comunicazione.