Dal 1° gennaio 2016 l’unico regime di favore sarà quello forfettario.
Fino al 31 dicembre, dunque, per chi intende avviare una nuova attività in forma individuale che prevede l’apertura della partita Iva sarà ancora possibile effettuare calcoli di convenienza fra il regime dei c.d. minimi disciplinato dai commi 1 e 2 dell’articolo 27, DL 98/2011, e il regime forfettario introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 190/2014 (legge di Stabilità 2015).
La differente modalità di determinazione del reddito può essere uno dei fattori determinanti nella scelta del regime dei minimi in luo¬go del forfetario.
Altra variabile dalla quale può dipendere la scelta del regime è quella previdenziale.
Mentre per i forfettari sono previsti sconti e riduzioni sulla contribuzione minimale di artigiani e commercianti, nessuna agevolazione in tal senso è concessa dal regime dei minimi.
Notevoli invece sono le differenze in relazione ai requisiti necessari per l’accesso ai due regimi dedicati alle piccole partite Iva:
- mentre nei minimi è necessario il requisito della novità dell’attività che non deve mai essere la continuazione di quella precedentemente svolta anche sotto forma di lavoro dipendente
- nel regime forfetario non vi sono limiti in tal senso. Anche la dotazione di beni strumentali è più ampia nel regime forfettario rispetto a quello dei minimi.