Con riguardo a un'operazione realizzata a dicembre 2017, si supponga che il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura:
- per gli acquisti interni, ai sensi dell'art. 6 co. 8-9 del DLgs. 471/97, è prevista una procedura di regolarizzazione che comporta l'emissione di una fattura entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, il versamento della relativa IVA e la presentazione del documento emesso all'Agenzia delle Entrate.
Visto che la tempistica della regolarizzazione causa il superamento del termine del 30.4.2018 per operare la detrazione dell'IVA assolta in dichiarazione annuale, sarà possibile detrarre l'imposta nell'anno di regolarizzazione e pagamento senza ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.
- per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'art. 46 co. 5 del DL 331/93, la procedura di regolarizzazione prevede l'emissione di un'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'IVA assolta con il meccanismo del reverse charge, pertanto, può essere computata entro il termine del 30.4.2018 fissato per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2017.