In caso di lavori condominiali energetici, i contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza possono optare per la cessione del corrispondente credito, relativo alle detrazioni Irpef al 65%, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi.
Per potere usufruire di tale possibilità, è necessario che le spese, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, riguardino opere di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali e che anche nel periodo di imposta precedente a quello di sostenimento delle spese (quindi, nel 2015) ci si trovi in una situazione di incapienza di imposta, ovvero si rientri nella cosiddetta no tax area.
Il credito che può formare oggetto di cessione corrisponde alla quota di detrazione Irpef posta a carico del singolo condomino sulla base della tabella millesimale di ripartizione delle spese (provvedimento 22 marzo 2016).