L’istituto dell’impresa familiare di cui al’art. 230-bis C.c. dà la possibilità di ripartire il reddito prodotto tra l’imprenditore (minimo 51%) e familiari (49%) in proporzione della quantità e qualità del lavoro prestato da ciascuno di essi.
Tale ripartizione richiede il rispetto di alcune condizioni “formali”, compreso l’obbligo che l’atto pubblico o la scrittura privata, da cui risulta la determinazione delle quote di partecipazione agli utili, sia anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
La Circolare 17.5.2000, n. 98/E ha precisato che l’atto di determinazione delle quote di partecipazione agli utili produce gli effetti fiscali a decorrere dal periodo d’imposta “successivo” alla data dell’atto di enunciazione di impresa familiare se l’attività svolta dall’impresa è già in atto; viceversa nel “periodo stesso” , purchè l’atto sia posto in essere contestualmente all’inizio dell’attività e sia validamente registrato nei termini previsti dalla disciplina relativa all’imposta di registro.