Botta e risposta

domenica 15 febbraio 2015

La ristrutturazione a carico del familiare convivente

L’articolo 16-bis, TUIR dispone la detraibilità del 36%-50% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico “[...] dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”. Il possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili è rappresentato dall’esercizio della proprietà o di un diritto reale di godimento, quali l’usufrutto, l’uso e il diritto di abitazione. L’inquilino e il comodatario sono qualificati come detentori e possono beneficiare della detrazione. Per l’effettuazione dei lavori, tuttavia, il detentore deve essere in possesso di una certificazione che permetta l’effettuazione di tali lavori, rilasciata dal possessore dell’immobile (sia esso proprietario o titolare di diritto reale di godimento).  La detrazione compete anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile. I familiari devono intendersi, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (C.M. n. 121/1998). Le condizioni essenziali per beneficiare della detrazione sono le seguenti: i lavori devono essere effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza; i familiari conviventi devono risultare intestatari delle fatture e bonifici.  L'Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che anche il coniuge convivente può usufruire delle detrazioni fiscali e non è rilevante il regime patrimoniale del matrimonio.  Ricordiamo, inoltre, che con Risoluzione 6 maggio 2002, n. 136, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il familiare convivente può beneficiare della detrazione solo se la convivenza o il comodato sussistono “[...] nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione, con l’inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria”. Il D.L. n. 70/2011 ha disposto, dal 14 maggio 2011, l’eliminazione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Per gli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere da tale data, in assenza della comunicazione, si ritiene che il requisito della convivenza/esistenza del comodato possa essere verificato rispetto alla documentazione edilizia di inizio dei lavori.

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