Botta e risposta

martedì 05 maggio 2015

La detrazione per la caldaia a biomassa

Legge di Stabilità 2015 ha prorogato la detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici fino alle spese sostenute in tutto il 2015, allineando alla medesima scadenza sia gli interventi sulle singole unità immobiliari sia gli interventi sulle parti comuni condominiali. La Legge di Stabilità 2015 ha previsto inoltre che la detrazione Irpef/Ires del 65% venga estesa alle spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M del D.Lgs. 29.12.2006, n. 311, entro la soglia massima di spesa pari a € 92.308 e all’acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, entro la soglia massima di spesa pari a € 46.154. Per quanto riguarda in particolare le caldaie a biomassa, Enea ha precisato che l’immobile sul quale è eseguito l’intervento alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e deve inoltre essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. L’intervento può consistere nella nuova installazione su un edificio esistente oppure sostituzione totale o parziale del vecchio generatore. Perché possa configurarsi la sostituzione, l’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento. Tra le spese agevolabili possono essere ricomprese anche quelle relative allo smontaggio/dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa. La documentazione da inviare all’ENEA, come di consueto, va trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web entro 90 giorni dalla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. In tal caso va inviata la scheda informativa dell’intervento allegato E, per la compilazione della quale è precisato che, in caso di nuova installazione in edifici esistenti, nel campo relativo alla “potenza del generatore sostituito” (5a) va inserito il valore “0”, mentre nel campo risparmio energetico conseguito (6a) va indicato “0”.

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