L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2/E del 22 aprile 2013 ha riconosciuto la detraibilità del 50% delle spese per gli impianti fotovoltaici, comprendendoli fra gli impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis del Tuir lettera h) e ciò anche in mancanza di opere edilizie e senza che sia necessario acquisire una specifica documentazione. Pertanto per le spese che si sostengono nel periodo compreso tra il 26 giugno ed il 31 dicembre 2013 la detrazione del 50% si applica con un limite di spesa di 96 mila Euro per singola unità abitativa, mentre per quelle antecedenti la detrazione è del 36% con un tetto di 48.000 Euro.
La recente posizione assunta dell’’Agenzia delle Entrate ha effetto retroattivo; occorre però che siano rispettate le condizioni richieste per la detraibilità delle spese e cioè che il pagamento dell’impianto sia stato effettuato tramite bonifico bancario o postale parlante con tutte le indicazioni previste dalla legge (codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa, partita Iva della ditta venditrice e installatrice dell’impianto e con la causale del versamento).
Qualora il bonifico non sia completo con tali indicazioni, si dovrà ripetere il versamento ovviamente d’intesa con l’impresa esecutrice che restituisce la somma ricevuta in precedenza; essendo una rettifica di un precedente bonifico vale comunque l’anno di sostenimento delle spese.