La crisi d’impresa non è idonea ad escludere il dolo del reato di omesso versamento Iva, a meno che non si dimostri che l’imprenditore ha tentato di farvi fronte anche con il proprio patrimonio personale.
Il contribuente, infatti, ha l’obbligo, nel momento in cui riscuote l’imposta dal cliente, di tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.
A confermare questo rigoroso Principio è la sentenza n.25317/15 della Cassazione depositata ieri.