Botta e risposta

venerdì 13 settembre 2013

L’IVA nella fornitura di beni per essere impiegati in interventi di recupero edilizio

Nella fornitura di beni che poi siano destinati ad essere impiegati (esclusivamente) per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio come “interventi di restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” e “ristrutturazione urbanistica” è applicabile l’aliquota IVA del 10%. Lo stesso Ministero delle Finanze ha precisato che l’agevolazione si applica solo per i beni che possano considerarsi finiti e cioè quelli che, anche al loro impiego nella realizzazione dell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile (ad esempio: gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas …). La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono beni finiti – e dunque scontano l’IVA ordinaria del 21% - quelli che, pur essendo tali per il cedente costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (ad esempio: mattoni, maioliche, chiodi, altro) vale a dire che, a seguito del montaggio, perdono la loro individualità e divengono parte integrante dell’immobile e, qualora smontati, anche se suscettibili di riutilizzazione, potrebbero perdere la proprie caratteristiche tecniche e strutturali.

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