Nella fornitura di beni che poi siano destinati ad essere impiegati (esclusivamente) per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio come “interventi di restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” e “ristrutturazione urbanistica” è applicabile l’aliquota IVA del 10%.
Lo stesso Ministero delle Finanze ha precisato che l’agevolazione si applica solo per i beni che possano considerarsi finiti e cioè quelli che, anche al loro impiego nella realizzazione dell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile (ad esempio: gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas …).
La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono beni finiti – e dunque scontano l’IVA ordinaria del 21% - quelli che, pur essendo tali per il cedente costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (ad esempio: mattoni, maioliche, chiodi, altro) vale a dire che, a seguito del montaggio, perdono la loro individualità e divengono parte integrante dell’immobile e, qualora smontati, anche se suscettibili di riutilizzazione, potrebbero perdere la proprie caratteristiche tecniche e strutturali.