Sia il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 che il regime contabile “agevolato” ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 sono stati abrogati a decorrere dal 2015.
Conseguentemente, coloro che fino al 2014 hanno applicato tali regimi hanno dovuto scegliere il regime da adottare nel 2015. In particolare nel 2015 detti soggetti possono aver aderito al regime ordinario ovvero il nuovo regime forfettario.
Considerato che tale regime prevede(va) il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 10% in unica soluzione a saldo (entro il 16.6 / 6.7.2015 ovvero il 16.7 / 20.8 + 0,40% detti soggetti verseranno l’imposta dovuta per il 2014), si ritiene che, a prescindere dal regime scelto per il 2015, detti soggetti non siano tenuti al versamento dell’acconto 2015 per i redditi derivanti da tale attività.