Tale preclusione non opera per le spese sostenute dalle imprese di costruzione nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l’applicazione del pro-rata (articolo 19-bis 1, lettera i, Dpr 633/1972).
In deroga a tale principio, l’amministrazione finanziaria ha precisato che gli immobili abitativi utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case e appartamenti per vacanze, affittacamere, eccetera), che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Ne consegue che, per l’Iva assolta in relazione alle spese di ristrutturazione dei suddetti immobili, sussiste il diritto alla detrazione. A tale scopo, peraltro, occorre verificare se l’immobile, nel momento in cui sono realizzati i lavori, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato (risoluzione 18/E del 22 febbraio 2012).