Botta e risposta

lunedì 15 settembre 2014

Iva agevolata sulle manutenzioni

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione sono che i lavori debbano riguardare immobili residenziali (quindi case di abitazione e non opifici industriali, capannoni o rimesse e garage) e i lavori siano rappresentati da opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’ Iva agevolata al 10% riguarda le prestazioni di servizi inerenti gli interventi di manutenzione (cioè sui lavori eseguiti dalla ditta). Le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Questo vuol dire che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente. La ditta poi, nella fattura che emetterà nei confronti del committente, addebiterà sia il costo dei materiali che la propria opera. Per i “beni di valore significativo” è previsto un particolare trattamento. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza. La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi

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