Le spese sanitarie relative al 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato).
Le spese sanitarie relative agli anni a partire dal 2016 devono essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.
Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al STS con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015.
Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una srl, che emette
fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nel 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla Finanziaria 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dal 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.