La norma, che disciplina la detrazione Irpef relativa alle spese di intermediazione immobiliare, fa esplicito riferimento “all’acquisto” dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, Tuir).
L’agevolazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile e il venditore non può beneficiare della detrazione, anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).