Botta e risposta

sabato 18 febbraio 2017

Intermediazione immobiliare: detrazione

Ai fini Irpef, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a 1.000 euro (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, Tuir). Detto importo costituisce il limite massimo cui commisurare la detrazione. Peraltro, la possibilità di usufruire del beneficio fiscale si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo appena ricordato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà (circolare 28/E del 4 agosto 2006, paragrafo 13). Nel caso in cui la fattura per l’attività di intermediazione sia intestata a uno solo degli acquirenti, al fine di consentire anche al comproprietario non indicato in fattura di usufruire pro-quota della detrazione, è necessario integrare il documento di spesa annotandovi i suoi dati (circolare 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.8

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