L’incremento pressoché generalizzato (ma con importanti eccezioni, quali gli interessi sui titoli di Stato) dal 20% al 26% dell’aliquota di imposizione sui proventi di natura finanziaria non ha risparmiato gli interessi derivanti dai contratti di finanziamento, compresi quelli effettuati dai soci (persone fisiche non imprenditori) alla propria società.
Gli interessi derivanti dai contratti di mutuo “generico” seguono la regola generale di entrata in vigore della maggiore tassazione. Essa è stabilita al co.6, in cui viene sancito che la nuova aliquota si applica «agli inte¬ressi, ai premi e a ogni altro provento di cui all’articolo 44» Tuir divenuti esigibili dal 1° luglio 2014.
L’esigibilità è un concetto differente da quello di percezione (usualmente applicabile sui redditi tassati “per cassa”) e si riferisce alla data in cui il contribuente ha diritto di riscuotere gli interessi, prescindendo dalla maturazione (cir¬colare n.165/E/98). Tale concetto è stato ripreso sia dalla circolare n.19/E/14 (paragrafo 3.1) sia dalla circolare n.11/E/12, emanata in occasione della precedente modifica di aliquota. Occorre, pertanto, esaminare il rappor¬to contrattuale sottostante al finanziamento del socio