Botta e risposta

lunedì 26 maggio 2014

Interessi detraibili : ininfluente la ripartizione della proprietà

È possibile detrarre gli interessi passivi relativi a un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale nei limiti del costo dell'immobile quale risulta dall'atto di compravendita dello stesso (circolare 15/E del 2005). Condizione essenziale per avere diritto alla detrazione deve essere l'iscrizione di ipoteca sull'immobile acquistato o su immobili diversi (circolare 7/E del 2001). Ai fini della detrazione è invece ininfluente la ripartizione della proprietà dell'immobile, alla quale non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto. Il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale in comproprietà con l'altro coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo) può pertanto esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%). Ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell'immobile, può inoltre considerare l'intero prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile (circolare 17/E del 2006).

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